Prescrizioni in materia di carte di soggiorno
Residenza in un altro Stato membro - Istruzioni per la richiesta di carte di soggiorno e permessi di soggiorno per i cittadini extra UE familiari di cittadino dell’Unione
Carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari extra comunitari del cittadino comunitario devono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la Questura o inviandola per posta utilizzando l’apposito modulo reperibile presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle richieste di permesso/carta di soggiorno
Puoi presentare la domanda di rilascio direttamente al questore del luogo dove abiti. Puoi inviare anche per posta la richiesta utilizzando un apposito modulo. In alternativa puoi rivolgerti a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.
Alla richiesta devi allegare:
- la copia del passaporto, ed eventuale visto d'ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
- un documento attestante il legame familiare con il cittadino dell’Unione rilasciato dal comune di residenza qualora il legame si sia instaurato in territorio nazionale, in caso contrario alle rappresentanze consolari del Paese di provenienza;
- l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
- quattro fotografie, in formato tessera;
- se la richiesta è presentata dal partner con cui un cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, è necessario allegare una documentazione ufficiale attestante l'esistenza della stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, eccetera).
Diritto di soggiorno permanente.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza gli rilascia un attestato che certifica tale condizione.
Il familiare straniero del cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale insieme al cittadino dell'Unione; in tale ipotesi può chiedere la carta di soggiorno permanente alla Questura competente per territorio di residenza presentando:
- il passaporto
- il certificato di residenza
- la carta di soggiorno in scadenza.
Attualmente non risulta disponibile una procedura on-line. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Il diritto al soggiorno permanente del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, nel caso di lavoratori autonomi o subordinati, può essere acquisito in anticipo rispetto al termine ordinario di cinque anni, in alcune circostanze quali:
- il pensionamento
- la sopravvenuta incapacità lavorativa permanente
- l'esercizio dell'attività lavorativa in un altro Stato membro.
Puoi richiedere la carta di soggiorno permanente direttamente al questore del luogo di dimora.
In alternativa puoi:
- compilare direttamente l’apposito modulo ed inviarlo tramite gli uffici postali
- rivolgerti al comune o ai patronati per la compilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli uffici postali.
Allontanamento del cittadino dell’Unione o dei suoi familiari
I cittadini dell'Unione Europea ed i membri della loro famiglia possono essere destinatari di un provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati dal Ministro dell’Interno o dal Prefetto competente, nel rispetto del principio di proporzionalità, quando i soggetti rappresentano una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e indica il termine stabilito per lasciare spontaneamente il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso. In alcuni casi, quando vi è urgenza dell’allontanamento perché l’ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza si dispone l’accompagnamento coattiva alla frontiera.
Il provvedimento può essere adottato anche dal Prefetto, anche su proposta del Sindaco del Comune di residenza, per la cessazione delle condizioni che hanno determinato il diritto di soggiorno con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Esso riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. A differenza dell’allontanamento per motivi di sicurezza, questo tipo di allontanamento non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. Unitamente al provvedimento viene consegnata un'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento che va presentata presso un Consolato italiano, dopo l'effettivo rientro nel Paese d'origine. Se non si ottempera all'ordine il Prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, immediatamente eseguito dal Questore.
L'eventuale ricorso avverso il provvedimento di allontanamento, se il provvedimento di allontanamento è adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per altri motivi di ordine pubblico, va presentato all'autorità giudiziaria amministrativa; se il provvedimento è adottato per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per la cessazione delle condizioni che hanno determinato il diritto di soggiorno, il ricorso va presentato all'autorità giudiziaria ordinaria.
I provvedimenti di allontanamento adottati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico (art. 20 del Decreto legislativo n. 30/2007), ovvero per il venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21 Decreto legislativo citato) sono comunicati al Comune di residenza del cittadino destinatario del provvedimento, che ne dispone la cancellazione dall’anagrafe con effetto immediato (art. 18, comma 2, Decreto legislativo cit.) seguendo le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
In questi casi il Comune procederà come segue:
- invio della comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, ex artt. 7 e 8 L. n. 241/1990;
- adozione del provvedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente;
- notifica all’interessato del provvedimento di cancellazione;
- comunicazione alla Prefettura/Questura dell’avvenuta cancellazione anagrafica.
Riferimenti Normativi
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
- Decreto legislativo 28 febbraio 2008, nr 32 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
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