Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia alle elezioni comunali

Nella domanda devi dichiarare:

  1. la cittadinanza;
  2. la residenza;
  3. l’indirizzo nello Stato di origine;
  4. la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, se non sei ancora iscritto in questa anagrafe;
  5. la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda devi allegare la dichiarazione sostitutiva di un valido documento d’identità.

I cittadini dell’Unione europea inclusi nella lista elettorale aggiunta vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o non siano cancellati d’ufficio.

Anche se il cittadino dell’Unione europea ha chiesto di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta, non vi è alcun obbligo di recarsi a votare né sono previste sanzioni per il mancato esercizio del diritto di voto.

L’iscrizione nella lista aggiunta consente al cittadino dell’Unione di votare per l’elezione del sindaco e del consiglio del comune e della circoscrizione.

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, se iscritti nella lista elettorale aggiunta, possono candidarsi alla carica di consigliere comunale, ma non alla carica di sindaco. Possono anche essere nominati alla carica di assessore comunale, ma non alla carica di vicesindaco.

Riferimenti normativi

LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994.

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 - Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

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